La Corte di Cassazione ha emanato un’ordinanza, la  n. 14368 del 2015, che pone un principio regolativo sulla data possibile di notificazione tramite lo strumento PEC;  La notifica effettuata tramite PEC essendo stata effettuata il 14 maggio 2014 doveva, essere dichiarata rituale, perfettamente valida ed efficace, considerando che il DM 48 del 2013 che modificava l’art. 18 delle regole tecniche del DM 44 del 2011 era già entrato in vigore alla data del 24 maggio 2013, così come richiesto dall’art. 16 quater legge 228 del 2012. I punti chiarificatori fissati dalla Corte di Cassazione sono:

La possibilità degli avvocati di notificare in proprio tramite posta elettronica certificata, si sarebbe verificata solo dal 15 maggio 2014 con l’entrata in vigore delle specifiche tecniche introdotte con il provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Le notifiche tramite posta elettronica certificata eseguite prima del 15 maggio 2014 devono ritenersi nulle e, come nel caso di specie, ove alle stesse segua la mancata costituzione del convenuto, dovrà ordinarsi il rinnovo della notificazione.