Si applica l’articolo 2560 del codice civile nella cessione del ramo d’azienda; Lo stabilisce la Corte di Cassazione Sezione 3 civile con la sentenza del 30 giugno 2015 n. 13319; Secondo i giudici l’acquirente deve rispondere dei soli debiti pregressi che risultano dai libri contabili obbligatori relativi alla gestione del ramo ceduto, dissociandosi dalla decisione della Corte d’appello che, in assenza di una contabilità separata, aveva adottato il principio della contabilità unitaria, che penalizzava la società ricorrente. Questa, infatti, pur avendo acquisito solo un settore di un superamento era stata a condannata a pagare in solido delle forniture non pagate di un altro settore del supermercato rimasto nella proprietà del cessionario.