Per la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5677 del 7 marzo 2017 è inammissibile, integrando un’ipotesi di abuso del diritto, la domanda di concordato preventivo presentata dal debitore con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento e non per regolare la crisi dell’impresa.
I giudici hanno aderito alle conclusioni contenute nella decisione di merito, confermando, in particolare, la statuizione circa il carattere meramente dilatorio, e quindi abusivo, della ennesima proposta di concordato preventivo.