Le parti possono inserire all’interno del contratto di locazione una clausola risolutiva espressa, un accordo da cui scaturisce la risoluzione del contratto al verificarsi di un certo evento. L’operatività della clausola può discendere da espressa iniziativa della parte che rileva l’inadempimento, oppure, può essere automatica, ovvero scaturire direttamente da un evento (mancato pagamento del canone). Nella seconda ipotesi, l’effetto risolutivo si produce anche se la parte che vuole beneficiare della risoluzione non ha effettuato alcuna comunicazione.Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la Sentenza del 29 settembre 2015 n. 19230, Sezione III Civile.